Le prove alle quali devono essere sottoposti i veicoli in sede di revisione in sintesi riguardano:
Dispositivi di Frenatura Individuazione della tipologia dell’impianto di frenatura, misurazione dell’efficienza dell’impianto frenante mediante banco prova freni.
Sterzo Controllo degli elementi dello sterzo effettuato con osservazione diretta degli organismi meccanici del sistema comandato dal manubrio, eventuali giochi dei cuscinetti del canotto dello sterzo e delle forcelle della ruota anteriore, corretto serraggio delle viti di fissaggio del manubrio.
Visibilità Dispositivo retrovisore esterno, specifici dispositivi per mezzi a partire dal 18.7.1986.
Impianto Elettrico Proiettori abbaglianti e anabbaglianti (omologazione, efficienza, commutazione, orientamento), luci di arresto, indicatori di direzione, luci targa.
Assi, Ruote, Pneumatici, Sospensioni Controllo assi, sospensioni, cavalletto, pneumatici (dimensioni, indice di carico, efficienza).
Telaio ed elementi fissati al telaio Controllo degli elementi della struttura portante compresi quelli della carrozzeria che hanno funzione portante, dispositivi silenziatori e dispositivi catalizzatori in base al tipo ed estemi di approvazione riportati sul documento di circolazione del veicolo o in specifici certificati di omologazione.
Equipaggiamenti Sono previsti i medesimi conrolli stabiliti per gli autoveicoli tenedo presente che alcuni ciclomotori e motoveicoli a 2 o 3 ruote non somo muniti di batteria (l’avviamento del motorre avviene manualmente).
Effetti Nocivi Controllo della rumorosità, controllo emissioni gas di scarico, controllo della velocità dei ciclomotori.
Identificazione Veicolo Numero di telaio (leggibilità), targa (integrità, riflettenza), tipo motore.
Nota Bene In caso di ritiro della carta di circolazione di motoveicoli o quadricicli è obbligatorio effettuare la revisione presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione o presso le Officine Autorizzate presentando una fotocopia della carta di circolazione autenticata dalla Motorizzazione. Per i ciclomotori invece la circolare Prot. n. 300A/1/33017/105/2 del 23/04/2001 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell’Interno) ha evidenziato che il “certificato di idoneità tecnica” (omologo della carta di circolazione per i ciclomotori) non può essere ritirato (sanzione accessoria per motoveicoli ed autoveicoli) in caso di circolazione del ciclomotore con revisione scaduta, che è perciò soggetto alla sola sanzione pecuniaria.